La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) contiene diverse misure in ambito di lavoro volte a ridurre il carico contributivo delle imprese in caso di nuove assunzioni. In particolare, all’art. 1, commi 10-15 della Legge di Bilancio 2021 è prevista una modifica all’art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. n. 205/2017, che disciplina la riduzione, per 36 mesi, dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati. L’esonero, in particolare, riguarda assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a specifici limiti, i quali non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nel seguente elaborato se ne analizzano le caratteristiche, la misura dell’incentivo, nonché le condizioni di fruizione.
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 100 a 105 e comma 107, della L. n. 205/2017, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione, in particolare, riguarda esclusivamente soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età (intesi come 35 anni e 364 giorni). In altre parole, il lavoratore, affinché possa essere assunto con tali modalità, non dovrà aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo può essere riconosciuto:
- ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (associazioni, fondazioni, organizzazioni sindacali, studi professionali, ecc);
- agli Enti Pubblici Economici e non economici;
- alle aziende private a partecipazione pubblica;
per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 di giovani che alla data della predetta assunzione o trasformazione agevolata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.
L’incentivo può essere riconosciuto:
- ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (associazioni, fondazioni, organizzazioni sindacali, studi professionali, ecc);
- agli Enti Pubblici Economici e non economici;
- alle aziende private a partecipazione pubblica;
per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 di giovani che alla data della predetta assunzione o trasformazione agevolata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.
La durata massima, come anticipato, è di 36 mesi. Tuttavia, può essere elevata a 48 mesi per le assunzioni che hanno sede in aziende o unità produttive ubicate nelle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna.
La percentuale di contribuzione a carico azienda oggetto di sgravio è pari al 100%, mentre il limite di importo massimo fruibile è di 6.000 euro su base annua, rimanendo ferma la riparametrazione del quantum in caso di rapporti a tempo parziale e l’applicazione su base mensile.
Pertanto, nei rapporti a tempo pieno la soglia massima sarà pari a:
- 6.000 / 12 = 500,00 euro – mensili;
- 500 / 31 = 16,12 euro – giornalieri.
Affinché il datore di lavoro possa fruire dell’esonero contributivo in commento, occorre soddisfare le seguenti condizioni:
- non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per i medesimi motivi indicati al punto precedente nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.
Si ricorda, al riguardo, che l’incentivo non spetta:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. cambi appalto);
- in caso di violazione del diritto di precedenza;
- qualora vi sia in corso una sospensione dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrabili in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destinati ad unità produttive non oggetto di sospensione.
L’incentivo è, altresì, subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alle condizioni di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, si ricorda, che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Dunque, l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

