Modello 730/2021: novità e scadenze


L’Agenzia delle entrate con il provvedimento 15 gennaio 2021, n. 13104 ha approvato i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati.


730 precompilato


A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it..
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.


730 ordinario


Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’impostache presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.


Le principali novità contenute nel modello


– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro.
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Dal 1° luglio 2020 non è più possibile fruire del bonus Irpef.


– Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali.


– Detrazione per “Bonus facciate”
Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.


– Campione d’Italia
Dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


– Nuova casella “Codice Stato estero”.
I contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.


– Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.


– Due per mille alle associazioni culturali
Quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1.


– Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta
Da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.


– Credito d’imposta “Bonus vacanze”:
Se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.



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