Emergenza Covid-19: aiuti per il settore aereo


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto 27 gennaio 2021 ha istituito un fondo per la compensazione dei danni subiti per l’emergenza Covid-19 dal settore aereo.

La domanda di accesso al fondo può essere presentata dagli operatori nazionali diversi da quelli che hanno avuto accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia e che:


– alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) erano in possesso del Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;


– alla data di entrata di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) impiegavano aeromobili con una capacità superiore a diciannove posti;


– alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.


La domanda può essere presentata dagli operatori che hanno subito un danno come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da COVID-19, ossia danno quantificabile come riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 adottate a livello nazionale, UE ed extra-UE, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell’offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati.


Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all’emergenza da COVID-19 e sono invece esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.


In ogni caso è esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.


La domanda a pena di inammissibilità deve:


– essere redatta in conformità al modello predisposto dal Ministero;


– indicare, per ogni mese del periodo emergenziale in cui l’operatore ha subito un danno, i dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo;


– essere corredata, da una relazione di un esperto indipendente recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da COVID-19;


– recare la dichiarazione dell’operatore economico o del suo legale rappresentante, attestante l’assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare.


Le domande devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo e devono essere trasmesse esclusivamente via Pec all’indirizzo di posta elettronica: dg.ta@pec.mit.gov.it.



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