Con l’ Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2090, la Corte di Cassazione ha affermato che sono soggetti ad Irap i compensi percepiti dal dottore commercialista per l’incarico di amministratore del centro elaborazione dati e per gli incarichi di sindaco svolti nell’ambito di uno studio associato.
La controversia ha origine dal diniego tacito alla richiesta di rimborso Irap presentata dal contribuente, dottore commercialista, relativamente ai proventi dell’attività di sindaco ed amministratore di società di capitali.
I giudici tributari, muovendo dalla premessa che i compensi dell’attività di amministratore e sindaco presso società terze possono non essere assoggettate all’Irap, ove il commercialista dimostri di non avvalersi di un’autonoma organizzazione, hanno rilevato in fatto che il contribuente svolgeva l’attività di amministratore per la società di servizi contabili e di assistenza commerciale (CED), da ritenersi intimamente connessa alla sua attività professionale, e svolgeva le funzioni di sindaco per poche società, agendo nel contesto di una struttura professionale organizzata (studio associato).
Secondo i giudici, inoltre, il CED non poteva ritenersi un soggetto diverso, poiché aveva gli stessi soci dell’associazione di professionisti, la stessa sede del professionista e dello studio associato, gli stessi clienti, lo stesso bacino di utenza per le stesse prestazioni di servizio.
In definitiva, accertata la disponibilità da parte del professionista di mezzi e strutture della società di servizi e dell’associazione professionale, in mancanza di prova contraria, i giudici hanno rilevato la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, anche in considerazione dell’entità dei corrispettivi per l’attività svolta e delle spese indicate in dichiarazione, con conseguente pronuncia di imponibilità dei compensi per l’attività di amministratore e di sindaco, e rigetto della richiesta di rimborso IRAP.
Su ricorso del professionista, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici tributari, osservando che in tema di Irap, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività. Dunque, il dottore commercialista, che svolga anche attività di sindaco di società, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata.
D’altra parte, non ha diritto al rimborso dell’Irap il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.
In altri termini, ha chiarito la Suprema Corte, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’IRAP, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.
Dunque, il libero professionista non è automaticamente escluso dall’imposizione con riferimento all’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali (amministratore, sindaco o consulente tecnico). A tal fine, ove sia presentata domanda di rimborso dell’IRAP che si ritiene indebitamente versata, è necessario assolvere l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività, chiedendo lo scorporo dei relativi proventi, ed il giudice di merito deve effettuare un valutazione specifica e separata di tale porzione, ben distinta, di attività.
Anche nell’ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività nell’ambito di strutture organizzative altrui, ed in particolare quale organo di una compagine terza, la sussistenza, o meno, del presupposto dell’IRAP dipende dall’accertamento, in fatto, dell’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione.
In ogni caso, l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione spetta aI giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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