Attività di rilascio di garanzie in favore delle imprese ittiche


Il Decreto Liquidità ha previsto che, le misure in favore della liquidità a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie concesse da ISMEA a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca. (art. 13, co. 11, D.L. n. 23/2020, D.M. 9.10.2020, ABI – Circolare 11 marzo 2021, n. 561).

Al fine di dare completa attuazione a tale disposizione anche in favore delle imprese ittiche, è stato emanato il 9 ottobre 2020 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di rilascio delle garanzie in favore delle imprese operanti nella pesca da parte di ISMEA.
Sulla base di quanto disposto dal DM, ISMEA ha emanato le istruzioni applicative volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della garanzia diretta, della cogaranzia, della controgaranzia e della riassicurazione in favore dei confidi, rilasciate nell’ambito dell’attività ordinaria come di seguito sintetizzate.
Tali Istruzioni applicative si applicano alle richieste di garanzia pervenute a partire dal 13 febbraio 2021.
– Garanzia diretta
Le operazioni di garanzia diretta sono attivabili per finanziamenti a medio o lungo termine destinati a:
– investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene, a salute e le condizioni di lavoro;
– l’acquisto di nuove macchine e attrezzature.
Inoltre, sono ammessi finanziamenti a breve termine destinati all’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che sale all’80% per giovani imprenditori ittici, nel limite di 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.
La richiesta di garanzia diretta deve essere inoltrata dall’impresa tramite il soggetto finanziatore, che è tenuto a presentare a ISMEA una relazione circostanziata sull’imprenditore e l’azienda, le condizioni del finanziamento e la sostenibilità e validità del progetto e, nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.
A fronte dei finanziamenti concessi alle aziende ittiche, inoltre, ISMEA può anche rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, che presentano la domanda per conto dell’impresa.
In entrambi i casi, sia per la garanzia diretta che per la cogaranzia, le richieste sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità della domanda da parte di ISMEA, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
– Controgaranzia e riassicurazione
Per i finanziamenti già assistiti da garanzie dirette, ISMEA può intervenire concedendo controgaranzie e riassicurazioni, anche congiuntamente, nel limite del 70% dell’ammontare garantito e fino all’importo massimo di un milione e di due milioni di euro, rispettivamente, per le micro e piccole imprese e per le medie imprese.
L’intervento ISMEA è previsto a condizione che la garanzia diretta rilasciate dal garante di primo livello sia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile e non superi la percentuale massima di copertura dell’80% dell’importo del finanziamento.
Le domande di controgaranzia e quella di riassicurazione devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta, fornendo la documentazione descritta dal decreto ministeriale e dalle istruzioni applicative, e anche in questo caso sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità, seguendo l’ordine di arrivo.
Per quanto riguarda le garanzie c.d. “COVID-19”, si sottolinea che tutte le garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità sono di conseguenza rilasciate anche in favore delle imprese ittiche.



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