Credito d’imposta DTA: chiarimenti per i confidi


L’Agenzia delle Entrate con la risposta 18 marzo 2021, n. 193 ha fornito chiarimenti circa l’applicazione, per i confidi, del credito d’imposta di cui all’art. 44-bis, D.L. n. 34/2019, come sostituito dal decreto Cura Italia, derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in precedenti periodi d’imposta.

Il decreto Cura Italia ha previsto che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti da oltre 90 giorni può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:


– perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;


– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.


Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti descritti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.


È previsto, altresì, che le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta in base alle stesse disposizioni.


Nonostante la norma menzioni espressamente le “società”, rientrino nel relativo ambito soggettivo di applicazione, per motivi di ordine logico e sistematico, anche gli enti commerciali, in quanto equiparati, ai fini fiscali, alle società di capitali.


Di conseguenza, tra i soggetti passivi IRES destinatari dell’agevolazione devono annoverarsi anche i confidi, considerati enti commerciali a tutti gli effetti.


Ciò premesso, con riferimento alla possibilità di convertire in credito d’imposta attività per imposte anticipate non iscritte in bilancio in ossequio alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento è previstoche “Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio”; a tal fine, il contribuente deve quantificare, in via extracontabile, l’ammontare di imposte anticipate virtualmente iscrivibili con riferimento alle posizioni soggettive indicate nella predetta disposizione normativa (ad es. perdite fiscali), che costituirà la base di calcolo per la determinazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante.


Per quanto concerne, inoltre, la possibilità di convertire le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali relative al periodo d’imposta 2020, considerato che la disciplina in commento si applica alle cessioni dei crediti verso debitori inadempienti effettuate entro il 31 dicembre 2020, le perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile corrispondono a quelle maturate alla data di cessione dei crediti, intendendosi per “maturate” quelle relative all’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla predetta data di cessione. Pertanto, sono escluse le perdite fiscali in fieri (i.e. in corso di formazione) relative al periodo d’imposta 2020.



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