I contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l’emergenza Covid-19, in fase di erogazione non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires e, di conseguenza, non sono imponibili nei confronti dei soggetti percettori (Agenzia Entrate – risposta 16 marzo 2021, n. 180).
Il decreto Ristori ha previsto che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica Covid-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici di cui al del decreto “Cura Italia” e al decreto Rilancio.
Pertanto i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l’emergenza Covid-19 in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires e conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori.
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