Aliquota IVA alla cessione di lettiera per animali


La cessione di lettiera di origine animale per piccoli animali può essere assoggettate a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2021, n. 291)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’Istante riferisce di voler importare e commercializzare una lettiera di origine animale per piccoli animali. Il prodotto in questione si presenta sotto forma di piccoli granuli biodegradabili composti unicamente da residui della lavorazione della soia e amido.
In particolare, tali granuli sono costituiti per il 75 per cento da residui di lavorazione della soia e per il 25 per cento da amido di mais. La Società chiede di sapere se alla cessione del prodotto de quo possa applicarsi la disposizione di cui al n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), secondo cui sono assoggettate ad IVA con l’aliquota del 4 per cento le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della moliture o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
Ciò premesso, si fa presente che ai sensi del n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, sono soggette all’imposta con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02)”.
Al riguardo, si richiamano anche i chiarimenti forniti con Risoluzione n. 61/E del 2007, secondo cui al cruschello in polvere e al cruschello in pellet si applica l’IVA nella misura del 4 per cento ai sensi del citato n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, trattandosi di prodotti annoverabili fra le “crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivati dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28%, da classificare al codice NC 2302.3090, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2302, Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”.
Quanto sopra premesso, in considerazione anche del parere tecnico con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto di cui trattasi alla voce 230250 0000 (“Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi, – “di legumi), si ritiene che lo stesso, agli effetti dell’IVA, debba inquadrarsi nel predetto n. 17) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA (cfr. anche Risoluzione n. 61/E del 2007). Conseguentemente, le cessioni del prodotto in oggetto devono essere assoggettate a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento.



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