Rientrano tra i beni agevolabili con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ad elevata tecnologia ed interconnessi secondo il paradigma 4.0, le macchine agricole operatrici (trattrice e carro botte) equipaggiate con hardware e software, caratterizzate da un sistema di trasmissione bidirezionale di dati, che consenta la visualizzazione di dati macchina, lavorazione, parametri e posizione aggiornati in tempo reale, nonché la guida automatica o semiautomatica in campo, interconnesse ai sistemi informatici aziendali tramite utilizzo della rete mobile o dispositivo mobile. (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 aprile 2021, n. 265).
Nella fattispecie l’impresa operante nel settore dell’agricoltura con esercizio dell’attività di allevamento intende acquistare due trattrici agricole e un carro-botte, equipaggiate con hardware e software che consentono, attraverso un programma esterno alla singola macchina, la connessione al sistema aziendale, al fine di inviare e ricevere dati macchina e agronomici, gestire e organizzare report di dati, inviare set-up di lavoro dedicati, effettuare la guida in campo in modalità automatica o semiautomatica.
Secondo la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 (e, a determinate condizioni fino al 30 giugno 2023) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi e, in particolare, in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (cd. “beni interconnessi ad elevata tecnologia”).
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, alla riconducibilità dei beni acquistati a quelli interconnessi ad elevata tecnologia agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si rendono necessari accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.
Con riferimento al caso di specie la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso il seguente parere.
Le questioni oggetto d’interpello attengono alla classificazione nell’ambito dell’allegato A annesso alla Legge n. 232 del 2016, di talune macchine operatrici (due trattrici e un carro botte) da impiegare nell’ambito del processo di produzione.
In particolare, per quanto riguarda le trattrici, risultano caratterizzate dalle seguenti tecnologie:
– Y: tecnologia che permette la visualizzazione dei dati macchina, parametri e posizione aggiornati in tempo reale tramite utilizzo della rete mobile. Tramite Y è possibile anche vedere i codici errore della macchina così che, consentendo l’accesso al concessionario, sarebbe possibile gestire in tempo reale eventuali rotture e intervenire di conseguenza.
– Guida satellitare: sistema automatizzato di guida in campo. Tale sistema permette di raccogliere e immagazzinare i dati della lavorazione che la macchina sta svolgendo così da avere dei parametri da poter inviare all’ufficio, garantendo la bilateralità della comunicazione;
– X: tecnologia che consente di trasmettere, gestire e inoltrare ordini di lavoro e dati tra ufficio e macchina.
Per quanto riguarda il carro botte (macchina utilizzata per il trasporto, spandimento e interramento del liquame di terreno e per l’alimentazione di impianti biogas), risulta equipaggiato con un sistema per la gestione, trasmissione ed elaborazione dati, costituito dai seguenti elementi:
– SMARTBOX20 con PLUG Ingressi + CAN bus + Tastiera di emergenza 1 TREND SMART 14 TASTI 1 Kit di misura pressione e temperatura pneumatici su protocollo CAN Bus J1939;
– Pressostati olio, n. 1 sensore pressione olio;
– Software: applicativi embedded per radiocomando palmare e per la gestione del dispositivo programmabile a microprocessore a bordo del veicolo.
Per entrambe la tipologie di macchine agricole il Ministero ha confermato la riconducibilità alla classificazione di cui all’allegato A annesso alla Legge n. 232 del 2016, e in particolare alla voce 11 del primo gruppo di beni concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
Per quanto riguarda le due trattrici, i requisiti di interconnessione e integrazione possono considerarsi soddisfatti attraverso l’implementazione delle tecnologie combinate Y, X, la guida satellitare e la piattaforma. Tuttavia, qualora l’interconnessione e l’integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, è necessario che i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arrestò. Viceversa non soddisfano detta caratteristica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l’accensione o lo spegnimento del mezzo.
Per quanto riguarda il carro botte, può considerarsi idonea al soddisfacimento delle caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina agevolativa, la configurazione che consente lo scambio dati bidirezionale, gestito attraverso un dispositivo mobile (smartphone) che, tramite la rete di telecomunicazione cellulare GSM (GPRS o EDGE), UMTS (HSPA), o LTE, consente lo scambio dati tra una piattaforma CLOUD, basata sui protocolli Internet TCP/IP e http, e il controller interconnesso al dispositivo mobile tramite tecnologia wireless (bluetooth, wifi, ecc.) e dotato di software in grado di acquisire i dati della macchina (pressione pneumatici, posizione saracinesche, pressione olio ammortizzatori, tensione batteria) e attuare comandi (apertura elettrovalvole. Relativamente alla componente software, risulta ammissibile, quale parte integrante del bene, la componente ‘embedded’ necessaria al funzionamento dello stesso. Restano invece potenzialmente agevolabili i software di sistema, di tipo “stand alone”, quando riconducibili ad uno dei punti di cui all’allegato B della Legge n. 232 del 2016.
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