D.L. SOSTEGNI CONVERTITO – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (1° parte)

European Union financial stimulus on coronavirus Covid-19 pandemic concept

Con la conversione in legge del “Decreto Sostegni” il legislatore ha proceduto ad introdurre una serie di nuove misure:

ü  proroga versamento IRAP: viene prorogato al 30/09/2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per errata applicazione delle disposizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato;

ü  compensazione dei crediti verso la P.A.: anche per il 2021 si applicano le disposizioni ex art. 12 del

D.L. 145/2013 con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2020;

ü  rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni: viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020 ma solo per i beni non rivalutati nel 2020 e senza affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali;

ü  contributo a fondo perduto per le start-up: viene previsto, nella misura massima di € 1.000, ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 ai quali non spetta il contributo previsto dall’art. 1 del decreto in esame in quanto la media del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% a quello del corrispondente ammontare del 2019; tuttavia, è richiesto il rispetto delle ulteriori condizioni e requisiti previsti dal citato art. 1;

ü  obbligo di segnalazione per i creditori pubblici qualificati: per l’Inps e l’agente della riscossione l’obbligo decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice;

ü  rivalutazione beni settori alberghiero e termale: viene prevista anche con riguardo agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda ai soggetti operanti in tali settori ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento;

ü  superbonus e Iva indetraibile: l’Iva indetraibile relativa alle spese rilevanti ai fini degli incentivi di cui all’art. 119 del DL Rilancio viene inclusa nel calcolo dell’ammontare ammesso al beneficio;

ü  raddoppio limite welfare aziendale: viene raddoppiato anche per il 2021 il limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti;

ü  esenzione dal versamento della 1° rata IMU 2021: viene previsto con riguardo agli immobili nei quali i soggetti passivi, destinatari del contributo a fondo perduto, esercitino le attività per le quali siano anche gestori;

ü  canoni di locazione non percepiti: la detassazione dei canoni non percepiti viene prevista per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dall’1/01/2020;

üsostegno ai comuni nei comprensori sciistici: viene prevista, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse dell’apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli esercenti
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni
ubicati all’interno di comprensori sciistici;

ütariffaspeciale canone RAI: viene
previsto l’esonero dal versamento del canone per l’anno 2021 che viene esteso
anche alle attività similari ivi previste svolte dagli enti del Terzo settore.

Viene disposta la proroga dal 30/04/2021 al 30/09/2021:

  • del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi,
  • dell’IRAP non versata (e sospesa fino al 30/04/2021 dall’art. 24 DL Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato

Sono confermate le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto

  • a favore dei titolari di partita IVA con attività d’impresa/professione o che producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR, residenti/stabiliti in Italia (ad eccezione di enti pubblici ed intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis TUIR)
  • per i quali la partita Iva non risulti cessata al 23/03/2021 o attivata dopo tale data
  • con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 10 milioni
  • che presentino un “calo del fatturato” medio mensile almeno del 30% tra il 2020 ed il 2019. Rinvio: per gli approfondimenti si rinvia alla RF 35/2021 ed RF-fl 55/2021, 57/2021 e 59/2021.

NEWcontributo alle attività di vendita di beni/servizi al pubblico nei centri storici di comuni turistici o con santuari religiosi: il DL Sostegni, modificando l’art. 59 del DL 104/2021 (DL “Agosto”) aveva limitato il contributo alle attività svolte in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; ora tale previsione viene esclusa per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.

Si conferma il differimento dell’avvio della fase sperimentale della produzione dei seguenti documenti da parte dell’Agenzia Entrate:

  • la predisposizione delle bozze dei registri IVA e della PE. è rinviata alle operazioni IVA effettuate dall’1/07/2021;
  • a partire le azioni effettuate dal 1/01/2022, l’Agenzia metterà a disposizione, oltre alle bozze di detti documenti, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

L’art. 110 DL. 104/2020 (“Decreto Agosto”) ha previsto la possibilità per le imprese non IAS adopter:

  • di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (ad esclusione dei beni merce)
  • risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019 (ed ancora presenti in quello successivo).

Ora, in sede di conversione del DL Sostegni prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione

è oltre che nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2020

è anche nel bilancio successivo (relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2020, bilancio 2021 per i soggetti solari)

  • con riferimento ai beni non già rivalutati nel bilancio precedente
    • senza riconoscimento degli effetti fiscali (si tratta di una mera “rivalutazione

 civilistica”, senza scontare l’imposta del 3%) e senza, di conseguenza, alcun

affrancamento del saldo attivo (che non è “in sospensione d’imposta”)

Viene previsto il riconoscimento per l’anno 2021 di un contributo a fondo perduto

  • nella misura massima di € 000

ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la P. Iva dal 1/01/2018 al 31/12/2018

  • la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro Imprese, è iniziata nel 2019,

  ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Sostegni:

  • in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
  • non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019,
  • a condizione che siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto art.

La legge di conversione interviene sul co. 1061, art. 1, della Legge di bilancio 2019, prevedendo che le imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo

  • rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto all’acquirente recuperando sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione (cui non si applicano i limiti ex L. 388/2000 e L. 244/2007) nel mod. F24 presentato tramite Entratel/Fisconline

L’art. 6 prevede l’esonero per l’anno 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI per:

  • le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (già previste nel decreto originario),
  • comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

In caso di versamento del canone intervenuto prima dell’entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta pari al 100% dell’importo versato (in luogo del precedente 30%)

E’ confermato che tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile

L’art. 6-quinquies estende al periodo d’imposta 2021 la previsione relativa

  • al raddoppio (che quindi, in maniera analoga all’anno d’imposta 2020, passa da € 258,23 ad € 516,46) del limite di esenzione dall’Irpef dell’importo
  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto