IVA agevolata per le cessioni di beni anti COVID-19


Riguardo alla «soluzione idroalcolica in litri», si conferma che l’agevolazione è limitata ai prodotti per i quali ADM ha individuato i relativi codici TARIC, e solo per i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2021, n. 5)

In merito alla corretta applicazione della normativa prevista dal Decreto Rilancio (articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) che, modificando il Decreto IVA (Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), ha previsto l’esenzione da IVA per il 2020 e l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento dal 2021, tra gli altri ai “detergenti disinfettanti per mani” e alla “soluzione idroalcolica in litri”, è ragionevole ritenere che la finalità sanitaria sia rispettata nella generalità dei casi, anche se non può escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario.
Qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, infatti, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie se i documenti probatori siano atti a dimostrare – in base a elementi oggettivi e non a semplici dichiarazioni di parte – l’effettivo uso sanitario dei prodotti.
Riguardo alla «soluzione idroalcolica in litri», si conferma che l’agevolazione è limitata ai prodotti per i quali ADM ha individuato i relativi codici TARIC, e solo per i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 per cento.
Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Pertanto, tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore (distilleria) fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte al medesimo regime IVA agevolato. Si conferma infine che le cessioni di soluzione idroalcolica, sia di una autocisterna contenente, ad esempio, litri 30.000, sia di cisterne IBC da 1.000 lt sia di una confezione da 5 lt, ricadono nel campo applicativo dell’articolo 124 del DL Rilancio (sempre a condizione che il prodotto sia destinato a fini sanitari).



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