L’ANF è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
La domanda per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare va presentata annualmente dall’avente diritto.
Ciascun datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, e comunque entro il termine prescrizionale di 5 anni.
L’ANF può essere pagato direttamente al coniuge del richiedente che non svolga attività lavorativa dipendente o che non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. In tal caso è necessario che il richiedente compili la sezione “Richiesta del coniuge/della parte di unione civile del richiedente per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare”.
Dall’1.4.2019 le domande di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate esclusivamente per via telematica e direttamente all’INPS utilizzando la procedura “ANF-DIP”. Sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Per il settore agricolo la modalità telematica si applica ai soli impiegati.
L’invio va effettuato attraverso i seguenti canali:
servizi telematici INPS;
patronati
datore lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, accedendo al cassetto previdenziale direttamente o per il tramite dei soggetti intermediari di cui alla L. 11.1.1979 n. 12 (messaggio INPS 6.12.2019 n. 4583).
Le richieste trasmesse sono istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione, stabilendo gli importi giornalieri e mensili massimi teoricamente spettanti. L’esito dell’istanza è visibile all’utente accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”.
L’INPS invia al cittadino richiedente soltanto le comunicazioni di eventuale reiezione.
Il lavoratore comunica l’esito positivo della richiesta di ANF al proprio datore di lavoro, il quale prende visione degli importi teorici spettanti (giornalieri e mensili, distinti per periodo di riferimento) accedendo al cassetto previdenziale .
Il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente spettante, in relazione alla tipologia di contratto di lavoro (ad es., riconoscendo l’ANF per le sole giornate di lavoro nel caso di part time inferiori a 24 ore settimanali) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. L’importo determinato
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; - titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento
diretto.
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto e il periodo di riferimento dell’ANF è 1 luglio dell’anno in corso – 30 giugno dell’anno successivo.
Può essere presentata anche per uno o per più periodi pregressi, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
Il nucleo familiare può essere composto da:
- richiedente l’assegno;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- parte di unione civile non sciolta dall’unione;
- figli ed equiparati con età inferiore a 18 anni;
- figli maggiorenni inabili al lavoro che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni;
- fratelli, sorelle, nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili al lavoro, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Si precisa che i soggetti sopra elencati fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi con il richiedente e non a carico ai fini IRPEF di quest’ultimo.
Eccezione a tale regola è prevista per i figli naturali, per i quali è richiesta la convivenza.
Figlio che raggiunge la maggiore età
Da indicazioni Inps in caso di presenza nel nucleo di figlio che nel corso del periodo di riferimento raggiunge la maggiore età sarà l’ente stesso a riparametrare l’importo degli assegni escludendo il maggiorenne dai compenenti il nucleo familiare..
Residenti all’estero
Se il richiedente è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea il familiare viene incluso anche se risiede all’estero.
Il richiedente extracomunitario (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) ha diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Non fanno parte del nucleo del richiedente:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di unione civile sciolta dall’unione;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.
Nei casi indicati nell’elenco di cui sotto in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’ANF, è richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore che intende richiedere il beneficio deve presentare all’INPS la domanda di Autorizzazione all’ANF , corredata dalla documentazione necessaria, al fine di ottenere dall’INPS il rilascio dell’Autorizzazione ANF necessaria per la presentazione della domanda ANF.
La domanda di autorizzazione dev’essere essere compilata dal cittadino online nel portale INPS tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, accedendo con il proprio SPID o tramite un Patronato.
Il cittadino deve essere in possesso di autorizzazione in corso di validità per poter accedere agli assegni e pertanto necessario prima della compilazione della domanda verificare tale requisito.
In alternativa la domanda può essere presentata:
- contattando il Contact center INPS al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- presso Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda non può essere presentata tramite CGN.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata nei seguenti casi:
- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- per i figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;
- per i figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;
- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- per familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);
- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).
Redditi da considerare
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Vanno considerati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
L’ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:
- nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, dal Mod. CU punti 1, 2, 3, 4, 5, 412, 431, 467, 469, 479, 481, 496, 497, 511, 512, 572, 573, 582, 583 + eventuale rendita catastale dell’abitazione principale, rivalutata del 5% e rapportata alla percentuale di possesso, ed eventuali redditi di altri immobili (fabbricati e terreni) rivalutati e rapportati alla percentuale di possesso;
- Mod. 730;
- Mod. Redditi (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri). Ad esempio:
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) – rigo LM10;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) – rigo LM38;
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:
- Redditi da lavoro dipendente e assimilati: vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge.. eccetera;
- Redditi di qualsiasi natura derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale) e da terreni.
- Redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori a euro 1.032,91.
Redditi da non considerare
Non vanno dichiarati i seguenti redditi:
- redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o di carattere risarcitorio;
- Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR; i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
- indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Nucleo familiare
- Coniuge;
- Figli di età non superiore a 18 anni;
- Altro familiare di età non superiore a 18 anni (in quanto non sappiamo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione superstiti);
- Figlio di età non superiore a 21 anni (perchè non sappiamo se sono apprendisti o studenti);
- Componenti disabili (in quanto si parla di INABILITA’ al lavoro, assoluta e permanente impossibilità di lavorare e non possiamo saperlo).
Redditi
tabella | colonna | 730-3 |
A | lav.dip. | rigo 4 + p.to 412 C.U |
A | altri redditi | righi 1+2+3+5+7+147+148 |
B | lav.dip. | C4 col 2 +col.3 + col 5 se flag in col.8 |
B | lav.dip. | Quota esente tipologia reddito 7, 8 – escluso il Premio alla nascita (art. 1, comma 353, L. 232/2016) e l’assegno di natalità c.d. Bonus Bebè come da Messaggio INPS n. 2767 del 18/7/2019 – , 6, 5 e 4 + C.U. p.ti 463, 465 e 474 se inferiore a € 258,23. |
B | altri redditi | rigo 6 + D4 cod.7 (limite di 30.658) + D5 cod.4 |
ATTENZIONE: verificare nella CU i seguenti campi/dati non rilevanti ai fini del 730:
- P.to 431 CU: totale oneri deducibili esclusi dai redditi da p.to 1 a p.to 5;
- P.to 511 e/o 512 CU: compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- Annotazioni: se presente ad esempio la quota esente erogata ai militari per le missioni;
- Annotazioni cod. BC: per riportare il 90% di reddito esente dei docenti e ricercatori;
- Annotazioni cod. BM: per riportare il 70% o 80% somme esenti per i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero;
- Annotazioni cod. BD: per riportare il 50% somme esenti dei frontalieri.
Nucleo familiare
- Coniuge;
- Figli di età non superiore a 18 anni;
- Altro familiare di età non superiore a 18 anni (in quanto non sappiamo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione superstiti);
- Figlio di età non superiore a 21 anni (perchè non sappiamo se sono apprendisti o studenti);
- Componenti disabili (in quanto si parla di INABILITA’ al lavoro, assoluta e permanente impossibilità di lavorare e non possiamo saperlo).
Redditi
Tabella | Colonna | Modello Redditi |
A | Lavoro Dipendente | RC1, RC2,RC3 + RC4 + RC9 (col 3 – col10 + col11) |
A | Altri Redditi | RA23 col 11,12,13; RB10 col 13,14,15; RB10 col 16,17,18; RL3 col2;RL4 col2,RL19,RL21,RL30,RL32 col1 |
B | Altri Redditi | RH sezione III RM14 col1, RM15 col1, RM17 col2, RE21 col3, RF101, RG36, LM6 -LM9, LM34-LM37, RD18, FC37, RT66, RT87 |

