Si prosegue nell’analisi delle novità previste dal DL Sostegni-bis tra cui si segnalano le seguenti:
Viene estesa la cumulabilità del reddito di ultima istanza, di cui all’art. 31 del DL Cura Italia,
- rispetto a quella già stabilita con l’assegno ordinario di invalidità dal co. 1-bis della citata disposizione,
- anche agli equivalenti emolumenti aventi natura previdenziale corrisposti dalle Casse professionali.
Al fine di proseguire nel sostegno economico alle categorie di lavoratori con contratti atipici o stagionali, è disposta l’erogazione di una nuova “indennità omnicomprensiva” di €. 1.600ai seguenti lavoratori stagionali /intermittenti/ occasionali:
- soggetti già beneficiari delle indennitàdi cui all’art. 10 DL Sostegni (il quale, a sua volta, rinviava ai soggetti già beneficiari dell’indennità ex artt. 15 e 15-bis DL Ristori): l’indennità è erogata automaticamente dall’INPS(senza la presentazione di alcuna istanza)
- altri soggetti: coloro per i quali i requisiti “variabili” (richiesti dai citati artt. 15 e 15-bis DL Ristori: cessazione del rapporto e data di iscrizione all’Inps) si sono verificati alla data del 26/05/2021(in luogo, del 23/03/2021 previsto dal DL Sostegni): presentano istanza all’INPS entro il 31/07/2021.
Sempre in continuità con quanto previsto dal DL Sostegni, viene rinnovata l’erogazione, da parte della società Sport e Salute, nel limite di spesa di € 220 mln per il 2021:
- di un’indennitàin favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla lett. m), co. 1, art. 67, del TUIR
- i quali, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Confermando quanto anticipato nel Mess. IPS del 13/05/2021, l’art. 47 dispone che:il versamento della prima rata dei contributi IVS 2021dovuta da artigiani/commercianti (calcolata sul minimale contributivo)
- ordinariamente in scadenza al 17 maggio di ciascun anno
- può essere effettuato, senza maggiorazione, entro il 20/08/2021.
In relazione agli atti:
- stipulati nel periodo compreso tra il 26/05/21 e il 30/06/22
- traslativi della proprietà/altri diritti reali riferiti ad unità immobiliari abitative (ad esclusione di quelle di “di lusso”) per le quali si può fruire dell’agevolazione prima casa
sono disposte le seguenti agevolazioni
Impresa che cede in esenzione Iva(art. 10, n. 8.bis) Dpr 633/72)se stipulati a favore di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato
- hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui sono esenti da Imposta di registro ed ipocastali Impresa che applica l’Iva (del 4%)
- all’acquirente spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta
utilizzabile, alternativamente:
-in compensazione nel mod. F24
-in diminuzione dell’Irpef dovuta nel primo Mod. 730/Mod. Redditi da presentare dopo l’acquisto-in diminuzione dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute.
Inoltre, non si applica l’imposta sostitutiva dello 0,25% sui finanziamenti erogati per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di cui sopra.
In merito al Fondo di garanzia per la prima casa(di cui viene incrementata la dotazione) di cui al co. 48, lett. c), art. 1, della L. 147/2013, viene esteso l’accesso in via prioritaria:
- per i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età
- in luogo del precedente dettato normativo che faceva riferimento ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Inoltre, è previsto che per le domande presentate a decorrere dal 24/06/2021fino al 30/06/2022:
alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui alla citata lett. c) che hanno un valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui,
- per i finanziamenti con limite di finanziabilità,
- inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%,
- la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Il co. 608 dell’art. 1, Legge di bilancio 2021, nell’aggiungere il c.1-quater all’art. 57-bis, D.L. 50/2017, ha stabilito che, per gli anni 2021 e 2022:
il credito d’imposta per investimenti pubblicitari
- è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (senza applicazione del criterio “incrementale”)
- entro il limite massimo di € 50 milioni per ciascuno di detti anni.
Concessione del credito d’imposta: si applicano le disposizioni del co. 1-ter del medesimo art. 57-bis e del DPCM 16/05/2018 (quest’ultimo ha stabilito modalità e criteri di attuazione del bonus in esame).Ora, il Decreto Sostegni-bis, in relazione al citato co. 1-quater:
conferma per gli anni 2021 e 2022 il calcolo nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di € 90 milioni per ciascuno di detti anni
limiti alla concessione del beneficio:
€ 65 milioni per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online
€ 25 milioni per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato concessione del credito d’imposta: continua ad applicarsi il DPCM 16/05/2018
accesso all’agevolazione:
- per l’anno 2021: la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1/09 ed il 30/09dello stesso anno
- restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/03/2021.

