L’art. 33 del DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) contiene delle novità relative all’ambito applicativo del superbonus 110%
Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
Relativamente agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis c. 1 lett. e) del TUIR, si dispone che ai fini della fruizione del superbonus al 110%
- possono essere eseguiti congiuntamente
- oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).
In entrambi i casi, ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%
Con l’introduzione del nuovo comma 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020 si dispone che:
- gli interventi relativi al 110%
- con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio
- vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).
La finalità di tale misura è superamento dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili di cui all’art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), visto che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione di stato legittimo” di cui al richiamato art. 9-bis.
ONLUS, ODV E APS
Per tali soggetti che:
- svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (per beneficiare del superbonus del 110% il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021).
il nuovo comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.

