Via libera per il rimborso spese per l’avvocato d’ufficio

 



L’avvocato d’ufficio, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, ha diritto al rimborso spese sostenute per tentare il recupero del proprio credito (Corte di Cassazione – ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006).


 


Cosi si è espressa la Corte di Cassazione riguardo ad una fattispecie di rimborso spese a favore di un avvocato d’ufficio, anche in termini di quantum dell’onorario ritenuto eccessivamente riduttivo, svilendo cosi l’attività professionale.
A riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha più riprese ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
I precedenti in questione, risultano tuttavia invocabili anche nel caso in esame, e cioè di liquidazione a favore del difensore di ufficio che dimostri di avere esperito invano le procedure per il recupero del proprio credito professionale nei confronti della parte assistita.
Ne consegue che ben poteva il giudice della liquidazione discostarsi al ribasso anche dagli onorari o dai compensi di cui ai valori medi delle tariffe applicabili (purché rimanga al di sopra dei minimi), essendo invece la contestazione rivolta all’apprezzamento della difficoltà della causa penale nella quale il ricorrente aveva prestato il proprio patrocinio, una censura di merito, indirizzata a contestare, in maniera inammissibile, l’apprezzamento sul punto riservato al giudice della liquidazione e poi dell’opposizione.
Relativamente al diritto del difensore che richiede la liquidazione del compenso, ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, di recente è stato affermato che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.



Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto