Fisco: contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici


Forniti chiarimenti sull’indebita percezione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all’articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Agenzia delle entrate – Risposta 08 settembre 2021, n. 581).

Nell’ambito delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
In caso di indebita percezione del suddetto contributo a fondo perduto, con la circolare n. 5/E del 2021, al punto 3.6, è stato chiarito che «L’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’IVA, gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni».
Nel caso di specie, il contribuente dichiara di aver percepito, in data 27 aprile 2021, il contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.
Nel presupposto che l’errore commesso dall’istante, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, l’Agenzia è dell’avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l’istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.
Quanto alle modalità di restituzione, le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione» (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 marzo 2021, n. 77923 e risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021).




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