Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, le imprese potranno assumere utilizzando il nuovo contratto di rioccupazione, quale contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo volto a favorire la ripresa delle attività a seguito dell’emergenza da Covid-19 ed a calmierare gli effetti dello sblocco dei licenziamenti.
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73
L’art. 41, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto una nuova tipologia contrattuale applicabile dal 1° luglio 2021 e sino al 31 ottobre 2021, che si concretizza in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’occupazione dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Il nuovo contratto di rioccupazione è applicabile per le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Conditio sine qua non per l’assunzione mediante il contratto di rioccupazione è la definizione, consensualmente al lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali della durata di sei mesi, al seguito del quale le parti potranno recedere ai sensi dell’art. 2118, Codice Civile.
Ferma restando l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il comma 5, del predetto art. 41, prevede il riconoscimento a favore dei datori di lavoro privati l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di sei mesi e sino ad un tetto di 6.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.
Ai sensi del comma 5, possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle imprese del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico. Come di consueto, in attesa delle istruzioni amministrative, pare potersi ritenere che siano ammessi all’incentivo in trattazione i datori di lavoro privati come espressamente individuati dal punto 3) della Circolare INPS 2 marzo 2018, n. 40, ivi inclusi gli imprenditori ai sensi dell’art. 2082, Codice Civile, che le attività non imprenditoriali quali associazioni, studi professionali, associazioni, etc.
Altresì, considerato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, dovrebbero ritenersi escluse le aziende del settore finanziario ed assicurativo indicate nella classificazione NACE al settore K – Financial and insurance activities.
L’agevolazione è fruibile esclusivamente per l’assunzione di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività a seguito dell’emergenza Covid-19. Si rammenta che sono definiti disoccupati coloro che siano privi di impiego regolarmente retribuito e che dichiarino la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego
Come previsto dalla norma, il contratto di rioccupazione – misura eccezionale per agevolare il mercato del lavoro durante la ripresa delle attività durante l’emergenza epidemiologica – è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulabile dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, in forma scritta ai fini della prova.
La nuova e temporanea tipologia contrattuale appare essere un mix tra discipline già conosciute, prevedendo, quale condizione per l’assunzione la condivisione con il lavoratore di un percorso formativo volto all’adeguamento delle competenze professionali dello stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento dovrà avere una durata di sei mesi durante la quale troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di licenziamento illegittimo.
Allo scadere dei sei mesi di formazione pattuita, le parti potranno decidere di recedere ai sensi dell’art. 2118, Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. In tale arco temporale, troverà, comunque, applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Come per l’apprendistato, in mancanza di recesso di una delle parti, il rapporto continua la sua natura di rapporto a tempo indeterminato.
A tal proposito, però, appare opportuno evidenziare che il successivo comma 7, prevede il recupero delle agevolazioni contributive fruite qualora si proceda al licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore per il quale si beneficia degli esoneri legati al contratto di rioccupazione nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL per un periodo di sei mesi e nel limite di importo massimo di 6.000 euro su base annua da riparametrare ed applicare su base mensile.
Come di consueto, nel determinare la quota a carico del datore di lavoro effettivamente oggetto di sgravio, si dovrà tener conto che non sono oggetto di esonero:
- i contributi, ove dovuti, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.
L’incentivo è subordinato alle prescrizioni dell’art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
In particolare, non spetta:
- se l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. cambi di appalto) o nei casi di violazione del diritto di precedenza come indicato nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro;
- nelle ipotesi in cui vi siano in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrabili in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destinati ad un’unità produttiva non oggetto di sospensione;
- se l’assunzione si riferisce a lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro da datori di lavoro che presentavano assetti proprietari coincidenti, ovvero rapporti di controllo o collegamento.
L’esonero è subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alla tutela delle condizioni di lavoro, nonché al rispetto delle previsioni previste dagli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro non deve aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, in materia di DURC.
I datori di lavoro che intendano fruire dell’esonero previsto dal comma 5, art. 41, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Come citato poc’anzi, il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nel medesimo livello e categoria legale del lavoratore assunto in applicazione della normativa in commento, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio fruito.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio verrà riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Relativamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione della Commissione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sono quelli che rispettano, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa ovvero a 270.000 euro per i settori della pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente e limitatamente alle micro e piccole imprese, ancorché risultanti in difficoltà al 31 dicembre 2019, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
L’incentivo è in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.
Ai sensi del comma 8, il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
In tal senso, al termine dei sei mesi previsti dal periodo formativo del contratto di rioccupazione, il datore di lavoro potrà beneficiare degli ulteriori esoneri previsti dalla normativa vigente.

