Ne caso in cui la cessione della casa coniugale, intervenuta
dopo la notifica ai coniugi della data di comparizione davanti al giudice (ma
prima della conclusione del procedimento giudiziale instaurato) sia comunque
avvenuta in vista dell’accordo di separazione da sottoporre al vaglio del
giudice e ad esso connessa al fine della risoluzione della crisi coniugale, al
fine di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, è necessario che
venga emanato dal Tribunale il decreto di omologazione dell’accordo di
separazione consensuale e che tale atto, omologato dal Tribunale e notificato a
cura dell’istante al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, preveda che
l’accordo patrimoniale (relativo alla vendita della casa coniugale) sia
elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Agenzia
delle entrate – Risposta 01 ottobre 2021, n. 651).

