Revisori legali: pubblicato il regolamento sui provvedimenti sanzionatori


Pubblicato, nella G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, il regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 08 luglio 2021, n. 135).

Il MEF, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla società di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell’esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF.
Il MEF applica le sanzioni in relazione alle seguenti violazioni:
a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni riportate nel Registro, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività;
e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti di legge;
g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.
Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l’archiviazione del procedimento, dandone notizia all’interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste, anche in difformità da quanto proposto dalla commissione.
Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.
Nel caso in cui i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro.




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