Bonus tessile e moda: in arrivo il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 novembre 2021, n. 65/E)

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.



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