Convenzione Italia/Colombia: eliminate le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito


La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali,  fatta a Roma il 26 gennaio 2018, è entrata in vigore il 7 ottobre 2021 (MINISTERO AFFARI ESTERI – Comunicato 19 novembre 2021)

Si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. La ratifica è stata autorizzata con legge del 17 luglio 2020, n. 92. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell’Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su clementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dal l’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l’Italia:
1. l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l’imposta sul reddito delle società;
3. l’imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”);
b) per quanto concerne la Colombia:
– l’imposta sul reddito e complementari (“ìmpuesio sabre la ventay complementarios”) (qui di seguito indicate quali “imposta colombiana”).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.



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