Transfer pricing: indicazioni per la documentazione conformità al principio di libera concorrenza


Forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali (Agenzia delle Entrate – Circolare 26 novembre 2021, n. 15/E).

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (art. 1, co. 6, e art. 2, co. 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.
La circolare:
– approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale ed illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto;
– chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
– illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.




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