Esterometro: le nuove regole dal 1° luglio 2022

Il Decreto Fiscale (D.L. n. 146 del 2021) ha stabilito che i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il SdI e utilizzando il formato della fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022 e non più dal 1° gennaio 2022. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, adeguato le regole tecniche confermando l’applicazione dell’esterometro fino al 30 giugno 2022 (Provvedimento 23 dicembre 2021, n. 374343).

I soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
In base alla regole tecniche attuali, approvate con il provvedimento n. 89757/2018, la trasmissione dei dati può essere effettuate con due modalità alternative:
– la prima attraverso la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento. In tal caso, i dati devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
– la seconda mediante la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
Con il Decreto Fiscale è stata posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’applicazione della modalità di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.
Con il Provvedimento n. 374343/2021, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, modificato le regole tecniche adeguandole alla suddetta proroga.
Pertanto, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate esclusivamente utilizzando il formato della fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio (Sdì).
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali risulta emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite Sdì.
Riguardo ai termini di trasmissione dei dati:
– per le operazioni transfrontaliere attive, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
– per le operazioni transfrontaliere passive, deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.



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