Modelli intra: novità in materia degli obblighi comunicativi dei contribuenti


Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT). (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 dicembre 2021, Determinazione prot. n.493869/ RU del 23 dicembre 2021)

Le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili vanno presentati qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.
Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella «Natura della transazione». I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata precedentemente.
I soggetti diversi da quelli sopra possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.
Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1 bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.
Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale.
Le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
In ultimo sono apportate modifiche ai modelli per la rappresentazione dei dati ed alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi




Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto