Notifica dell’atto in luogo collegato al destinatario

La notifica della cartella di pagamento eseguita presso un luogo diverso dalla residenza, ma comunque collegato al destinatario (precedente residenza) non è inesistente ma nulla. Ne consegue, che il difetto di notifica può ritenersi sanato, per raggiungimento dello scopo, con il ritiro della cartella presso la casa comunale (Corte di Cassazione – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38731)

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la qualificazione giuridica, nulla o inesistente, della notifica della cartella di pagamento eseguita presso un indirizzo diverso dalla residenza del destinatario, ma comunque risultato collegato allo stesso.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, è stata notificata presso la precedente residenza anagrafica del contribuente e depositata presso la casa comunale.
In seguito al ritiro della cartella presso la casa comunale, il contribuente l’ha impugnata contestando il difetto del luogo di esecuzione della notificazione, e dunque l’inesistenza della notifica.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso affermando che la notifica presso la precedente residenza anagrafica del contribuente, benché la nuova residenza fosse stata comunicata all’Ufficio, non poteva ritenersi inesistente, in quanto il luogo di esecuzione della notificazione risultava ricollegabile al contribuente. In particolare, i giudici hanno osservato che il contribuente, quale destinatario della cartella di pagamento, aveva avuto conoscenza della cartella medesima e, quindi, la notificazione, benché nulla, risultava sanata dalla proposizione del ricorso avverso la cartella per raggiungimento dello scopo.


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, precisando che è inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando è omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.
Nella specie il destinatario della cartella né è venuto effettivamente a conoscenza, avendo egli stesso ritirato la cartella presso la casa comunale.
In tal caso, deve ritenersi accertata la relazione di fatto tra luogo della notificazione e destinatario della cartella, fondata sulla presa in consegna dell’atto medesimo, benché notificato in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente.
Il collegamento tra luogo della notificazione dell’atto e destinatario della stessa implica la qualificazione di nullità della notifica, con la conseguenza che il vizio di notifica risulterà sanato, per raggiungimento dello scopo, con il tempestivo ritiro e l’impugnazione dell’atto.



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