Operazioni societarie plurime e imposta di registro


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40947 è intervenuta riguardo all’imposta di registro e in particolare sulle operazioni societarie plurime.

Ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, (…),
A riguardo, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che il cit. art. 20 non è una disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, in quanto l’istituto dell’abuso del diritto, ora disciplinato dall’art. 10-bis, L. n. 212/2000, presuppone una mancanza di causa economica che non è invece prevista per l’applicazione dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986.
Se dunque la tassazione dell’imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un abuso di diritto non vi è ragione per estendere alle imposte indirette una disposizione dettata per le imposte dirette, e relativa all’applicazione dell’istituto della plusvalenza (che opera esclusivamente nelle imposte dirette).
La giurisprudenza si è consolidata nel senso della indifferenza dell’art. 20 all’abuso del diritto e all’elusione fiscale, tanto che le due disposizioni operano su piani distinti, in quanto l’espressa inclusione nell’art. 10-bis, co. 2, lett. a), L. n. 212/2000 della fattispecie di collegamento negoziale (invece mancante nella struttura testuale dell’art. 20), da un lato consente, previa l’osservanza delle tutele procedimentali contenute nella legge, all’amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti degli atti collegati in quanto elusivi e, come tali, privi di sostanza economica diversa dal mero risparmio d’imposta; dall’altro, però, non esclude che il collegamento negoziale continui a rilevare, al di fuori da considerazioni antielusive, sul piano obiettivo della mera qualificazione giuridica, ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986.
Pertanto, in tema d’imposta di registro, ai sensi del cit. art. 20, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.
Il Legislatore, con la denunciata norma, ha inteso riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione. Per altro verso un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000 consentendo all’Amministrazione di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endo-procedimentale e di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale.




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