I redditi di lavoro dipendente, derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, sono assoggettati a tassazione in base al principio di cassa nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo d’imposta nel quale sono percepiti (Agenzia Entrate – risposta 22 dicembre 2021, n. 854).
Il regime speciale per lavoratori impatriati introdotto dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, modificato dall’art. 5 del decreto Crescita, trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L’opzione trova applicazione per ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure,
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, trova applicazione anche a coloro che risultano iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
Nello specifico, la Legge di bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’apposita opzione, le persone fisiche che:
– durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
– al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa, il lavoratore soddisfa, alternativamente, i seguenti requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero essere diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
– al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena, anche in tal caso, la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione dell’opzione può avvenire mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Con riferimento al caso di specie, relativamente alla misura delle ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, in applicazione del principio di tassazione per cassa applicabile ai redditi in questione, gli stessi sono assoggettati a tassazione in base a tale principio nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo d’imposta nel quale sono percepiti.

