La mera sussistenza dello studio associato non determina l’applicazione dell’Irap qualora sia fornita la prova che l’attività professionale, di fatto, è svolta da ciascun socio autonomamente dagli altri, ovvero con l’autonomia e l’individualità professionale di ciascun professionista (Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39578).
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda l’assoggettabilità ad Irap dei compensi relativi all’attività professionale svolta nell’ambito di uno studio associato.
Nella fattispecie, lo studio legale associato, in persona dei suoi associati, ha impugnato il silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso dell’Irap.
I giudici tributari hanno riconosciuto il diritto al rimborso, rilevando, in fatto, che i singoli professionisti avevano concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione; hanno quindi escluso che l’Irap potesse essere applicata sulla base della mera sussistenza dello studio associato.
La decisione, impugnata dall’Amministrazione finanziaria, è stata confermata dalla Corte di Cassazione.
La Corte Suprema ha osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
Secondo la disciplina Irap (art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997), infatti, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione. D’altra parte, tra i soggetti passivi Irap (art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997) sono contemplate le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati); ne deriva, pertanto, il relativo assoggettamento ad Irap.
Tuttavia, precisa la Suprema Corte, l’imponibilità può essere esclusa fornendo la prova che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito. Pertanto, l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.
In altri termini, l’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce “ex lege” presupposto dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.
Nel caso di specie, i giudici hanno legittimamente escluso l’applicazione dell’Irap, fondando la propria decisione non meramente sul mancato accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, ma anche sulla circostanza, oggetto di un accertamento di fatto, che, comunque, i professionisti soci dello studio associato svolgevano la rispettiva attività professionale “autonomamente” l’uno dall’altro, ovvero con l’autonomia e l’individualità professionale di ciascun professionista.
In conclusione, qualora sia accertato in fatto che i singoli professionisti concretamente esercitano in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione, deve escludersi l’applicazione dell’lrap sulla base della mera sussistenza dello studio associato.
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