Legge di bilancio 2022 – Principali novità – parte 1

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Riepiloghiamo le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
• la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
• la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
• la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
• fino a 15.000,00 euro 23%;
• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
• oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
• oltre 50.000,00 euro 43%.
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
• fino a 15.000,00 euro 23%;
• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
• oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
• oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
• oltre 75.000,00 euro 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
• ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
• ai redditi derivanti da pensioni;
• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
• determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
• comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

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