La Corte costituzionale ha stabilito che l’articolo 4, comma 1, lettera f) della legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 18 luglio 2023, che fissa in centottanta giorni la durata massima dell’attività di locazione turistica per camere arredate in unità abitative adibite ad abitazione principale, non interferisce con la disciplina dei contratti di locazione turistica breve regolata dall’ordinamento civile nazionale. La disposizione regionale mira a regolare l’uso delle unità abitative in conformità con la legge urbanistica regionale, considerando il superamento dei centottanta giorni come cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile. Questo non pregiudica la validità dei contratti stipulati tra privati, che rimangono disciplinati dal codice civile.

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