Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus e gli eventi sismici per interventi su immobili parzialmente inagibili

Il Superbonus, disciplinato dall’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede detrazioni del 110% per interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici. La detrazione spetta sulle spese rimaste a carico del contribuente e non su quelle rimborsate o coperte da contributi. Per gli edifici ubicati in Comuni colpiti da eventi sismici, il Superbonus può essere richiesto per spese eccedenti i contributi per la ricostruzione. La detrazione per gli incentivi fiscali spetta per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 su edifici residenziali o ad uso residenziale. Per interventi antisismici su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso è di 96.000 euro annui per il singolo immobile, mentre per gli interventi di efficientamento energetico il limite dipende dal tipo di intervento e deve essere calcolato per singola unità immobiliare e relative pertinenze.

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