Il 7 febbraio 2024, l’Italia e il Regno Unito hanno perfezionato un accordo di reciprocità per il rimborso dell’IVA con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021. Gli operatori stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata nel Regno Unito secondo la normativa vigente, mentre gli operatori nel Regno Unito possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia conformemente all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. Non è prevista una disciplina specifica per i rimborsi IVA tra Italia e Irlanda del Nord. Dopo la Brexit, il Regno Unito è considerato un Paese terzo rispetto all’UE, mentre l’Irlanda del Nord continua ad applicare le disposizioni comunitarie. Il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni è regolato dalla Direttiva n.2008/9/CE e dagli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. Per ottenere il rimborso, è richiesta la presentazione dell’istanza per via telematica allo Stato membro di rimborso. Per i rapporti con l’Irlanda del Nord, la procedura di rimborso dovrebbe essere quella dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, basata sulla presentazione del modello 79.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
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