Produzione materiale pedopornografico: illegittima la mancata previsione della diminuente per i casi di minore gravità

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1) del codice penale in quanto non prevede una diminuzione della pena per il reato di produzione di materiale pornografico con minori in casi di minore gravità. I Giudici hanno ribadito che la pena deve essere proporzionale al caso specifico e rispettare il principio di individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa. La mancanza di una “valvola di sicurezza” per modulare la pena può portare a sanzioni non proporzionate, considerando che la normativa attuale include condotte molto diverse su un piano criminologico. La Corte ha sottolineato che il giudice dovrebbe poter calibrare la sanzione in base alle circostanze specifiche del caso, considerando le modalità esecutive del reato, il grado di coartazione sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche della vittima e il danno arrecatole.

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