Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, viene meno l’incompatibilità a ricoprire la carica di componente della Giunta municipale e quella di Vicesindaco.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedeva l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado di sindaci o presidenti della Giunta provinciale di far parte della Giunta o di essere nominati rappresentanti del comune o della provincia anche dopo la cessazione del rapporto di coniugio da cui deriva il vincolo di affinità. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, che ha rilevato la violazione del diritto all’elettorato passivo e l’irragionevolezza della norma che consentiva l’accesso ad un ufficio pubblico politico all’ex coniuge di un amministratore locale ma non all’ex affine. La Corte costituzionale ha ritenuto che l’art. 64 in questione contrastasse con l’art. 51 della Costituzione riguardante il diritto di elettorato passivo, e che le cause di incompatibilità devono essere conformi alla Costituzione senza introdurre differenze di trattamento irragionevoli.

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