Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che solo gli eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile su cui sono stati effettuati interventi di recupero edilizio possono beneficiare delle detrazioni residue. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, l’erede non potrà fruire della detrazione relativa a quell’anno. Se più eredi detengono l’immobile, la detrazione va divisa tra di loro. Il coniuge superstite non potrà fruire della detrazione se non ha la disponibilità materiale dell’immobile. In caso di rinuncia all’eredità, nemmeno i figli potranno beneficiare della detrazione se non vivono con il coniuge superstite. Solo i conviventi che soddisfano determinate condizioni possono usufruire delle detrazioni. Gli eredi devono indicare le detrazioni per ristrutturazioni nel modello 730 nel Quadro E, Sezione III A. La detrazione, di norma, va rateizzata in dieci quote annuali. Solo una modifica normativa potrebbe prevedere una diversa ripartizione delle detrazioni in caso di decesso del soggetto avente diritto.

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