Attività libero professionale intramoenia dei dirigenti sanitari

La Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge della Regione Liguria del 28 dicembre 2023, n. 20. Questa disposizione consentiva alle strutture private accreditate di avvalersi dell’operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che avevano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria fino al 2025. La Corte ha ritenuto che tale norma andasse contro il principio che vieta ai medici dipendenti dal SSN e che svolgono attività intramuraria di esercitare l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Tuttavia, la Corte ha accolto le censure di incostituzionalità rivolte al comma 2 dello stesso articolo, che consentiva alle aziende sanitarie del SSR di acquisire prestazioni in regime di ALPI al fine di ridurre le liste di attesa e ovviare alla carenza di organico, poiché questa disposizione era in linea con la normativa statale.

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