La Corte costituzionale ha respinto le censure di illegittimità costituzionale promosse da tre Regioni (Piemonte, Veneto e Campania) nei confronti dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito nella legge n. 136 del 2023. Questo articolo ha modificato ulteriormente i criteri di riparto delle risorse del “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario” (Fondo TPL), superando il sistema basato sulla valorizzazione della spesa storica sostenuta dalle singole Regioni per i servizi di trasporto pubblico.

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