La Corte di Cassazione, Sezione 5 civile, con la sentenza numero 21333 del 30 luglio 2024, ha stabilito che l’avviso di accertamento inviato solo al curatore del fallimento e non al contribuente non comporta la nullità dell’atto impositivo né la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo. La notifica esclusivamente al curatore rende l’avviso inefficace per il soggetto fallito e per i soci ex amministratori che possono impugnarlo solo una volta ne abbiano avuto conoscenza.

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Tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro e decadenza dei benefici di accertamento
Il tema della tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro è centrale per l’accesso ai benefici di riduzione dei termini
