Nel mese di agosto e parte di settembre vengono prorogati e/o sospesi diversi termini procedurali, tra cui quelli per i versamenti tributari, per la produzione di documenti e informazioni durante le verifiche fiscali non sostanziali, e per rispondere agli avvisi bonari. Le sospensioni vanno dal 1° agosto al 20 agosto per i versamenti fiscali, e dal 1° agosto al 4 settembre per le richieste di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Durante questi periodi di sospensione, i termini vengono bloccati e riprenderanno a decorrere dal 5 settembre successivo. Alcuni termini non vengono sospesi, come quelli per i controlli sostanziali e le procedure di rimborso dell’IVA. Inoltre, il Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione annuali per l’invio di alcuni atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riguardano comunicazioni di controllo automatizzato, controlli formali, liquidazioni delle imposte sui redditi, e inviti all’adempimento spontaneo. Durante queste sospensioni, l’Agenzia non può inviare tali atti, salvo casi di indifferibilità e urgenza. È prevista anche una sospensione annuale dal 1° agosto al 4 settembre per i versamenti relativi agli avvisi bonari e ai redditi a tassazione separata. Se il contribuente paga entro 30 giorni dalla ricezione di un avviso bonario, non sarà iscritto a ruolo con possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte. In caso di ricezione dell’avviso bonario in via telematica tramite intermediario, i 30 giorni iniziano 60 giorni dopo che l’intermediario ha ricevuto l’avviso.

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