La Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza in merito alla determinazione del momento e all’esigibilità dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi continue o periodiche che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi. Secondo la Direttiva n. 2006/112/CE, queste operazioni si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono gli acconti o i pagamenti. Tuttavia, il fatto generatore dell’imposta avviene nel momento in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, e l’imposta diventa esigibile in quel momento. La Corte ha chiarito che se il momento di effettuazione può essere determinato facilmente, ad esempio in caso di operazioni “una tantum”, l’imposta diventa esigibile in quel preciso momento e non alla scadenza dei versamenti successivi. Inoltre, la Corte ha stabilito che anche in caso di difficoltà finanziaria del debitore, l’IVA diventa comunque esigibile alla scadenza dei periodi di pagamento. Questo perché il momento impositivo è vincolante per i soggetti passivi e non può essere rimesso alla discrezionalità delle parti. L’obiettivo è armonizzare il momento in cui sorge il debito d’imposta in tutti gli Stati membri per garantire un prelievo uniforme. Pertanto, l’IVA diventa inevitabilmente esigibile alla scadenza dei periodi di pagamento, anche se il corrispettivo non è stato incassato per qualsiasi motivo, compreso il dissesto finanziario del debitore.

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