L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla cessione all’esportazione e alla formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti. Secondo il Decreto IVA, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione per i beni mobili. Tuttavia, se i trasferimenti di titolarità si verificano successivamente, si considerano effettuati quando avvengono tali effetti o, se riguardano beni mobili, dopo un anno dalla consegna o spedizione. Se viene emessa una fattura o pagato il corrispettivo, l’operazione viene considerata effettuata all’importo fatturato o pagato e alla data corrispondente.
La formazione del plafond si riferisce alle operazioni registrate secondo l’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura. Questo criterio contribuisce a semplificare i compiti dei contribuenti in quanto il plafond coincide con le registrazioni contabili e con i dati presenti nella dichiarazione annuale IVA. La fatturazione e registrazione degli acconti contribuisce alla formazione del plafond, in quanto prevede una cessione all’esportazione.
L’Agenzia delle entrate richiama la sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che il meccanismo del plafond permette agli esportatori abituali di compensare il debito IVA con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione registrate nell’anno precedente. Se vi è un cambiamento nella natura di queste operazioni, il plafond viene influenzato e si ritorna al regime ordinario di pagamento dell’imposta.
In conclusione, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alla formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti forniscono indicazioni importanti per i contribuenti che operano in ambito di esportazione. È fondamentale seguire le regole stabilite per evitare errori e eventuali sanzioni.

