Il decreto ministeriale del 11 giugno 2024 sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante il contributo esonerativo per l’assunzione di lavoratori con disabilità da parte dei datori di lavoro privati. Secondo la Legge n. 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori con disabilità in determinate percentuali. Tuttavia, i datori di lavoro che impiegano lavoratori in lavorazioni a rischio elevato possono autocertificare l’esonero da quest’obbligo.
Per beneficiare dell’esonero, i datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro. L’autocertificazione deve contenere informazioni sui lavoratori con disabilità occupati, sugli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e sulla quota di esonero. Un sistema assistito aiuta a calcolare il contributo esonerativo in base ai dati dichiarati.
Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro al giorno lavorativo per ogni lavoratore con disabilità non occupato. Il versamento deve essere effettuato tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e gestiti tramite la piattaforma PagoPA. Il datore di lavoro che non effettua il versamento perde il diritto all’esonero e deve assumere lavoratori con disabilità entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024. I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto se intendono continuare a beneficiare dell’esonero. L’autocertificazione presentata in regime di continuità con il trimestre precedente è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento. Il datore di lavoro può rinunciare alla continuità tramite procedura telematica, con effetti a partire dalla presentazione dell’autocertificazione.

