Regime IVA con inversione contabile per cessioni di gas ed energia

Con il principio di diritto del 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas, energia elettrica e calore o freddo a soggetti passivi-rivenditori. La normativa prevede l’applicazione del reverse charge alle cessioni di gas e energia elettrica a partire dal 2015.

Essenzialmente, le cessioni di gas e energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio o se i beni vengono usati o consumati nello Stato da un soggetto diverso dal rivenditore. Se parte dei beni non viene utilizzata dal cessionario, le cessioni si considerano comunque effettuate nello Stato se rivolte a soggetti stabiliti nel territorio.

L’IVA con inversione contabile richiede che l’obbligo fiscale sia adempiuto dal cessionario anziché dal cedente. La proroga di tale sistema fino al 31 dicembre 2026 comporta che il cessionario debba adempiere agli obblighi relativi all’IVA.

L’Agenzia delle Entrate specifica che se vi è un aumento dei prezzi dell’energia venduta, i maggiori compensi ricevuti in seguito a questo aumento devono essere fatturati con IVA in rivalsa, se le cessioni sono state effettuate prima del 2015 senza inversione contabile.

In conclusione, il regime di reverse charge non si applica a note di credito relative a fatture emesse prima dell’entrata in vigore dell’inversione contabile.

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