Trattamento fiscale corretto dei interessi passivi pagati a seguito di adesione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito la deducibilità degli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione. Gli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione devono essere determinati solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili. Questo principio è stato confermato anche in relazione agli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte, che rientrano nella categoria degli interessi passivi separandosi dal regime impositivo del tributo cui accedono. Inoltre, l’articolo 63 del TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui sono collegati o della natura dell’onere cui sono accessori. La deducibilità degli interessi passivi deve quindi essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo.

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