Il Decreto Legislativo n. 128/2024 ha introdotto nuove disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito per alcune imprese e succursali, recependo la Direttiva (UE) 2021/2101. Il Decreto modifica il D.Lgs. n. 139/2015, introducendo il Capo I-bis relativo alla comunicazione delle informazioni fiscali.
Le nuove disposizioni includono definizioni chiare di concetti come “gruppo”, “bilancio consolidato”, “società controllata” e “succursale”. L’Art. 5-ter stabilisce l’obbligo di comunicazione per società capogruppo, società autonome, società controllate da imprese straniere e succursali che superano determinati limiti di ricavi. Viene specificato anche chi è esonerato da tali obblighi, come le imprese con ricavi inferiori a 750.000.000 di euro.
L’Art. 5-quinquies delinea il contenuto della comunicazione richiesta, mentre l’Art. 5-quater stabilisce le esenzioni dalle regole di comunicazione. Le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione sono previste dall’Art. 5-novies, con ammende amministrative per gli amministratori delle società che non depositano le comunicazioni.
In sintesi, il Decreto Legislativo n. 128/2024 recepisce la Direttiva (UE) 2021/2101 e introduce nuove regole per la comunicazione delle informazioni fiscali da parte di alcune imprese e succursali. Le disposizioni riguardano i requisiti per la redazione e pubblicazione di comunicazioni sulle imposte sul reddito, con definizioni chiare di gruppo, bilancio consolidato, società controllata e succursale. Viene stabilito l’obbligo di comunicazione per le imprese che superano determinati limiti di ricavi e vengono indicate le esenzioni per chi non è tenuto ad adempiere a tali obblighi. Le sanzioni per il mancato deposito delle comunicazioni sono dettagliate, con ammende per gli amministratori delle società in violazione delle disposizioni.

