Con la risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha sottolineato gli obblighi fiscali e dichiarativi dell’amministratore giudiziale in caso di sequestro preventivo. L’Agenzia ha confermato che le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 sulle leggi antimafia si applicano ancora a tutte le forme di sequestro penale. In particolare, l’articolo 51 del D.Lgs. n. 159/2011 riguarda la determinazione del reddito dei beni immobili durante il sequestro. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, l’amministratore giudiziale è tenuto a sospendere il versamento di imposte legate alla proprietà immobiliare, ma rimane obbligato a pagare altri oneri fiscali e dichiarativi.
L’articolo 51 prevede anche l’esenzione da alcune imposte per gli atti riguardanti i beni immobili soggetti a sequestro. Per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, il reddito prodotto dai beni immobili in sequestro non contribuisce al reddito imponibile. Tuttavia, deve essere dichiarato per consentire all’Amministrazione finanziaria di calcolare l’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Dal punto di vista dichiarativo, l’amministratore giudiziale deve presentare le dichiarazioni fiscali a nome del defunto, indicando il suo codice fiscale e i propri dati come dichiarante e amministratore giudiziale.
In sintesi, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate conferma che l’amministratore giudiziale ha specifici obblighi dichiarativi e fiscali durante i sequestri preventivi, inclusa la sospensione del versamento di alcune imposte legate alla proprietà immobiliare. Le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 sulle leggi antimafia si applicano a tutte le forme di sequestro penale, e l’amministratore giudiziale deve adempiere a tali obblighi per garantire il corretto adempimento degli oneri fiscali e dichiarativi durante il procedimento di sequestro.

