L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alle somme soggette a sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla determinazione della ritenuta alla fonte per le prestazioni di previdenza complementare. Secondo il TUIR, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica al possesso di redditi in denaro o in natura. Le somme versate al FUG a seguito di sequestro preventivo non costituiscono reddito per gli aderenti e non sono soggette a ritenuta. Le disposizioni del TUIR e del D.Lgs. n. 252/2005 regolano le prestazioni di previdenza complementare fino al 2006 e dal 2007. L’irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG esclude tali importi dal conguaglio fiscale sull’anticipazione erogata all’aderente. Nel caso in cui le somme destinate al FUG riguardino solo parzialmente un montante, l’imputazione fra le componenti esenti e imponibili deve avvenire in proporzione. Al momento del dissequestro delle somme, il Fondo deve ricalcolare la tassazione delle prestazioni di previdenza complementare tenendo conto delle somme restituite agli aderenti.

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Concessioni demaniali marittime: l’imposta di registro si applica anche con il versamento annuale
La risposta a Interpello n. 72 del 9 marzo 2026 da parte dell’Agenzia delle Entrate offre chiarezza sul regime dell’imposta
