In un recente messaggio, l’INPS ha fornito istruzioni ai datori di lavoro sulla corretta trasmissione dei flussi Uniemens per quanto riguarda l’indennità di malattia per i lavoratori marittimi. L’Istituto ha spiegato che la retribuzione media globale giornaliera deve includere le componenti retributive ricorrenti e normalmente presenti nella retribuzione mensile, escludendo le voci retributive monetizzate nonostante l’evento di malattia. Inoltre, è stato chiarito che l’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento deve essere effettuata in base al principio di competenza, ad eccezione di alcune voci come le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione retroattivi e i premi di produzione, per i quali si applica il principio di cassa. Per quanto riguarda le indennità sostitutive di ferie, permessi e riposi compensativi non fruiti, l’INPS ha indicato che possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello di riferimento. Se tali indennità vengono monetizzate, non devono essere considerate nella “retribuzione teorica”. Se le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengono effettivamente fruiti successivamente, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato. In caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco, le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengono generalmente monetizzati e l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens del mese di sbarco senza ulteriori adempimenti per gli imponibili dei mesi precedenti.

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