Imposta alla fonte sulle commissioni pagate agli agenti e ai mediatori di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una compagnia assicurativa di diritto francese riguardo all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione assicurativa. L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che tali soggetti devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg sulle provvigioni corrisposte. La Legge di bilancio 2024 ha modificato alcune disposizioni, esonerando specifici soggetti dall’applicazione della ritenuta d’acconto, ma non più gli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. La circolare 7/E del 2024 ha chiarito che la ritenuta deve essere applicata a tutte le provvigioni legate all’intermediazione assicurativa, anche se accessoria rispetto all’attività principale, per garantire parità di trattamento. La ritenuta si applica anche ai soggetti iscritti al RUI che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria. Per le polizze vendute tramite agenti assicurativi e broker iscritti al RUI, la ritenuta deve ora essere applicata alle provvigioni. Inoltre, le provvigioni dovute a soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa in via accessoria devono essere incluse nell’ambito applicativo della ritenuta. Infine, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le fatture emesse dalle agenzie di viaggio relative alle provvigioni devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, anche se vi è un obbligo di registrazione degli acquisti relativi alle operazioni esenti da imposta.

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