La sentenza n. 206 della Corte Costituzionale ha stabilito che la previsione risalente al 1992, che conferiva ai comuni la possibilità di indire concorsi pubblici per il rilascio di autorizzazioni al servizio di Noleggio Con Conducente (NCC), può essere superata da leggi regionali che creano un sistema più strutturato e attuale. Questo è stato deciso in funzione della tutela dei potenziali interessi di sviluppo su tutto il territorio regionale.
La Corte Costituzionale ha nuovamente esaminato il ricorso del governo contro l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 16 del 2023. Questa legge dispone che la funzione di rilascio di autorizzazioni per il servizio di NCC spetti anche alla Regione Calabria e che tali autorizzazioni siano concesse direttamente alla Ferrovie della Calabria srl.
In riferimento al primo aspetto, la Corte ha chiarito che il principio di sussidiarietà non si oppone, ma conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nel suo ambito di competenza legislativa in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano quelle statali vigenti sul territorio regionale, relative al rilascio di autorizzazioni per il NCC. Questo è particolarmente importante data la scarsità di vettori, che ha spinto il legislatore regionale ad intervenire a favore del trasporto non di linea.
Tuttavia, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione che le autorizzazioni per il NCC siano concesse direttamente alla Ferrovie della Calabria srl. Questo è in violazione dell’obbligo del concorso pubblico, stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, e contrasta con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Quest’ultima è considerata prevalente e funge da limite alle normative regionali, ben che si tratti di competenze concorrenti o residue, per garantire gli interessi protetti dalla competenza statale esclusiva.

